Polizia Municipale Montella

Il Contrassegno di circolazione e sosta per persone con disabilità (CUDE)

✔️ Cos'è il Contrassegno Disabili
✔️ Chi ne ha diritto
✔️ Come richiederlo

Data:
21 Maggio 2022

Il Contrassegno di circolazione e sosta per persone con disabilità (CUDE)

Cos’è il Contrassegno Disabili (Contrassegno H)


Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c’è il contrassegno per auto che permette ai veicoli che trasportano soggetti con disabilità certificate di poter circolare e sostare in deroga ad alcune prescrizioni di legge. Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS). Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo” (CUDE – Contrassegno Unificato Disabili Europeo), con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu, un tagliando che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli, su tutto il territorio nazionale ed europeo.

CUDE - Contrassegno Unificato Disabili Europeo

CUDE - Contrassegno Unificato Disabili Europeo.jpg


Chi ha diritto al rilascio del Contrassegno Disabili


Hanno diritto al rilascio del Contrassegno Disabili:

  • Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
  • Le persone non vedenti (cecità assoluta o invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20)

Il contrassegno ha validità massima di 5 anni (Contrassegno Permanente), dopo di che deve essere rinnovato.

Il contrassegno può avere validità per un tempo determinato inferiore ai cinque anni (Contrassegno Temporaneo), e può essere rilasciato anche a:

  • Persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
  • Persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Il contrassegno disabili non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve però essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo durante la circolazione e la sosta.

Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato. È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.


Come RICHIEDERE il Contrassegno Disabili


I residenti nel Comune di Montella (AV) possono richiedere il Contrassegno Disabili direttamente presso il Comando di Polizia Municipale del Comune. La richiesta va presentata di persona o tramite delegato e protocollata all’Ufficio Protocollo del Comune di Montella, oppure inviando l’istanza con la documentazione necessaria tramite e-mail a: protocollo.montella@asmepec.it

La documentazione che occorre presentare per il RILASCIO è la seguente:

  • Modulo di domanda compilato e firmato dal richiedente, reperibile al Comando di Polizia Municipale oppure scaricabile qui, in cui bisogna dichiarare, sotto la personale responsabilità, i propri dati personali;
  • Certificazione medica rilasciata dell’ufficio medico-legale dell’ASL riportante parere favorevole al rilascio del contrassegno, con il riconoscimento dell’art.381 del D.P.R. 495/1992, e indicazione della durata, OPPURE copia del verbale di invalidità civile o per l’accertamento dell’handicap rilasciato dall’INPS (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 – Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” (art. 381 del D.P.R. 495/1992) o di invalido con “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. In caso di revisione il CUDE varrà sino a quella data;
  • Fotocopia di un documento d’identità dell’avente diritto;
  • N° 1 foto in formato tessera dell’avente diritto (se la domanda viene inviata via email bisognerà consegnare successivamente la fototessera a mano presso il Comando di Polizia Municipale, anche nel giorno concordato per il ritiro del contrassegno);
  • In caso di presentazione della domanda da parte di una persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la fotocopia di un documento d’identità del delegato.
  • Nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal genitore esercente la patria potestà di un minore disabile è necessario allegare la copia del documento d’identità del genitore richiedente;
  • Nel caso in cui la richiesta venga effettuata da un tutore per una persona soggetta a tutela, occorre la fotocopia di un documento di identità del tutore nonché copia del Decreto del Giudice Tutelare con cui è stato nominato il tutore;
  • Nel caso in cui la richiesta venga effettuata da un amministratore di sostegno per persona cui sia stata applicata tale misura di protezione, è necessario allegare fotocopia di un documento di identità dell’amministratore di sostegno richiedente nonché copia del Decreto del Giudice
    Tutelare con cui è stato nominato l’amministratore di sostegno.

Come RITIRARE il Contrassegno Disabili


Il ritiro del contrassegno può essere effettuato entro pochi giorni dalla presentazione dell’istanza. Se viene richiesto, gli operatori della Polizia Municipale provvedono a telefonare e a fissare un appuntamento per il ritiro. Per ritirare il contrassegno l’avente diritto dovrà presentarsi personalmente agli uffici della Polizia Municipale poiché prima della consegna dovrà apporre la sua firma sul retro del tagliando.

Persone che non possono firmare: al posto della firma, è posta la dicitura: “impossibilitato a firmare” a condizione che tale circostanza sia indicata anche nella carta di identità.

In alternativa, può firmare e ritirare il contrassegno solo il genitore esercente la patria potestà di un minore disabile, oppure chi è in possesso di procura generale, nomina ad amministratore di sostegno o nomina a tutore del disabile titolare di contrassegno. In questi ultimi casi è necessario presentare anche la documentazione che attesti le nomine (procura generale/amministratore di sostegno/tutore).


Come RINNOVARE il Contrassegno Disabili


Se il contrassegno (temporaneo o permanente [5 anni]) è scaduto di validità e vi sono ancora le condizioni sanitarie che ne hanno determinato il rilascio precedente, è possibile presentare una richiesta di rinnovo presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Montella. La richiesta di rinnovo va presentata di persona o tramite delegato e protocollata all’Ufficio Protocollo del Comune di Montella, oppure inviando l’istanza con la documentazione necessaria tramite e-mail a: protocollo.montella@asmepec.it

La documentazione che occorre presentare per il RINNOVO è la seguente:

  • Modulo di domanda compilato e firmato dal richiedente, reperibile al Comando di Polizia Municipale oppure scaricabile qui, in cui bisogna dichiarare nuovamente, sotto la personale responsabilità, i propri dati personali;
  • Certificazione medica:
    • In caso di Contrassegno Permanente (durata di 5 anni) occorre presentare certificato in originale rilasciato dal proprio medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno (art. 381 del DPR 495/92).
    • In caso di Contrassegno Temporaneo occorre presentare uno dei seguenti certificati medici:
      • Certificazione medica rilasciata dell’ufficio medico-legale dell’ASL riportante parere favorevole al rilascio del contrassegno, con il riconoscimento dell’art.381 del D.P.R. 495/1992, e indicazione della durata, OPPURE copia del verbale di invalidità civile o per l’accertamento dell’handicap rilasciato dall’INPS (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 – Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” (art. 381 del D.P.R. 495/1992) o di invalido con “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. In caso di revisione il CUDE varrà sino a quella data;
  • N° 1 foto in formato tessera dell’avente diritto;
  • Fotocopia di un documento d’identità dell’avente diritto (e del delegato, in caso di delega);
  • Il contrassegno scaduto;
  • In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice.

Costo del Contrassegno Disabili


Il rilascio o il rinnovo del Contrassegno Disabili è gratuito. Per il costo dell’eventuale certificazione medico-legale dell’ASL si invita a contattare il Presidio Sanitario ASL di Montella (AV).


Uso corretto del Contrassegno Disabili


Il Contrassegno H consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

  • di circolare (transito)
    1. nelle zone a traffico limitato (Ztl);
    2. nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11-12 D.P.R. 503/1996);
    3. nelle corsie preferenziali riservate a bus e taxi;
    4. in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).

Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli.

  • di parcheggiare (sosta)
    1. negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici indicati tramite
      il segnale con il simbolo di accessibilità, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
    2. nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
    3. nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati (novità introdotta a decorrere dal primo gennaio 2022 – art. 1, commi 1 e 1-ter, Decreto Legge n. 121/2021);
    4. nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
    5. nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
    6. nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
    7. nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. Il contrassegno, infatti, non permette di parcheggiare il veicolo nelle località dove vige divieto non contrassegnato da segnali stradali ma dalle disposizioni degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada (es. sosta affiancata ad altri veicoli, sosta sui marciapiedi, sosta sugli attraversamenti pedonali, sosta in corrispondenza e/o prossimità degli incroci, ecc…).


Sanzioni per uso improprio del Contrassegno Disabili o per sosta negli stalli riservati senza averne titolo


Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo o non deve essere trasportato, oppure se viene esposto un contrassegno scaduto o in fotocopia, in caso di controllo da parte della Polizia Municipale, chi lo utilizza verrà sanzionato per un importo minimo di Euro 168,00 (117,60 riduzione del 30% entro 5 giorni) per uso improprio del contrassegno, ai sensi dell’art.188 del Codice della Strada, e si vedrà decurtati 6 punti dalla patente di guida.

L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta. Si considera uso improprio anche utilizzare il contrassegno per dare un servizio all’invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo).

Chi invece lascia un veicolo in sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità senza averne titolo, in caso di controllo da parte della Polizia Municipale, verrà sanzionato per un importo minimo di Euro 165,00 (115,50 riduzione del 30% entro 5 giorni) ai sensi dell’art. 158 del Codice della Strada (Euro 80,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote), che prevede anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo e la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida.

Si ricorda che, se a commettere le infrazioni del Codice della Strada è un neopatentato con patente conseguita da meno di 3 anni, la decurtazione dei punti sulla patente è raddoppiata.


Cosa fare in caso di…


Smarrimento o furto del Contrassegno Disabili

Per richiedere un nuovo contrassegno a seguito di smarrimento o furto, occorre utilizzare il modulo di domanda e presentare richiesta di duplicato. Per l’ottenimento del duplicato si dovrà preventivamente denunciare ad un organo di Polizia il furto o lo smarrimento.

Cambio di residenza presso altro Comune

In caso l’intestatario del contrassegno effettui un cambio di residenza anagrafica presso altro Comune, occorre che questi richieda al nuovo Comune di residenza il rilascio di un nuovo contrassegno e provveda a restituire il suo contrassegno disabili alla Polizia Municipale di Montella.

Decesso dell’intestatario del Contrassegno Disabili

Ai famigliari/eredi/tutori è fatto obbligo di restituire tempestivamente il contrassegno, unitamente a un’autodichiarazione ed alla copia di un documento di identità del firmatario, ed è severamente vietato l’uso abusivo e/o improprio del documento intestato a persona deceduta.

Ultimo aggiornamento

28 Giugno 2022, 11:33