Polizia Municipale Montella

Ordinanza sindacale 36/2024: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro

Dal 06 luglio 2024 al 07 settembre 2024 l'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione è stabilito alle ore 03:00 del giorno successivo; è fatto divieto di emettere musica e suoni nei locali a partire dalle ore 02:00; è vietata, a partire dalle ore 20:00, la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro finalizzata al consumo nelle aree pubbliche.

Data:
6 Luglio 2024

Ordinanza sindacale 36/2024: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro

Ordinanza contingibile ed urgente per la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro

Con decorrenza dal 06 luglio 2024 e sino al 07 settembre 2024:

  1. L’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie), delle attività artigianali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande e delle attività di commercio su area privata o pubblica, autorizzate anche in forma temporanea, è stabilito per tutti i giorni della settimana alle ore 03:00 del giorno successivo. Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. Non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.
  2. È fatto divieto alle attività sopraelencate di emettere musica e suoni, all’interno e all’esterno dei locali, a partire dalle ore 2:00.
  3. È fatto divieto, a partire dalle ore 20:00, di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro finalizzata al consumo nelle aree pubbliche. Resta consentita la somministrazione delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

L’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1 e lbis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;

Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Avellino l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In allegato è possibile visualizzare e scaricare l’ordinanza in oggetto.

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2024, 08:12